L'attuazione del Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Canada comporta i seguenti oneri in relazione al sottoindicato articolo:
Articolo XXI, paragrafo 2.
Considerando che dall'applicazione del Trattato le richieste di estradizione attiva potranno essere stimate in almeno quattro casi e che sono a carico dello Stato richiedente le spese al trasporto, si avrà la seguente spesa:
DETENUTI
Biglietto aereo Toronto-Roma
euro 2.210 x 4 detenuti = euro 8.840
ACCOMPAGNATORI
Si può ipotizzare che ogni condannato sarà accompagnato da due unità.
Spese di missione:
pernottamento
(euro 150 al giorno x 8 persone x 5 giorni) = euro 6.000
diaria giornaliera
(euro 81 che viene ridotta di euro 27, corrispondente a 1/3 della stessa per un totale di euro 54. A euro 54 si aggiungono euro 21, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 del 1995 e n. 662 del 1996 e del decreto-legislativo n. 446 del 1997)
(euro 75 x 8 persone x 5 giorni) = euro 3.000
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Toronto
(euro 1.000 x 8 persone) = euro 8.000
Relativamente alle spese per il trasporto di cose, la trasmissione e la traduzione di atti si ipotizza la seguente spesa:
euro 750 x 4 estradizioni = euro 3.000
Totale onere (articolo XXI) euro 28.840
Pertanto, l'onere complessivo, da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia a decorrere dal 2007, ammonta ad euro 28.840.
Si fa presente, infine, quanto segue:
le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero di estradizioni, accompagnatori, riunioni e loro durata, spese per traduzioni, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento;
il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.